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Cod Art 0348 | Rev 00 | Data 17 Nov 2010 | Autore Pierfederici Giovanni

DIRITTO DI ACCESSO ALLE SPIAGGE

In Italia ci sono 7.500 chilometri di coste, dei quali solo 3.950 sono balneabili. Di questi una percentuale che oscilla tra il 40% e il 50% è soggetta a occupazione di stabilimenti balneari, circa 2000 nel 2009.

Quali sono i nostri diritti e quando è quando è doveroso rivolgersi alle autorità? Vediamo di riassumere alcuni punti fondamentali.

In nessun caso l'accesso al mare può essere sottoposto a tariffe o pedaggi e l'accesso alla battigia è libero. La battigia consiste nella striscia di spiaggia entro i cinque metri dal mare, dove è permesso a chiunque appoggiare il proprio asciugamano e i propri effetti personali. È fatto obbligo agli stabilimenti di consentire il transito alla battigia. L’impedimento o la richiesta di un costo rappresenta una violazione della legge e va denunciato alle Autorità.

Non è consentito ingombrare la battigia con oggetti voluminosi, quali ombrelloni, sdraio o altro perché il passaggio deve essere consentito a tutti, anche ai fini della sicurezza.

Nel caso in cui venga negato il diritto al libero utilizzo della battigia, è perfettamente legittimo rivolgersi alla Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto o ai Carabinieri.

Alcune regioni (la Liguria, per esempio) hanno previsto delle "Linee Guida" per definire cosa si intende per "spiaggia libera" o "spiaggia libera attrezzata", garantendo che siano "favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento".

Lo stabilimento balneare è un pubblico esercizio e come tale accessibile a tutti coloro che ne facciano richiesta, non vi è l'obbligo di rilascio di scontrino fiscale per i servizi di spiaggia ma sussiste invece quello di esporre i prezzi per i servizi offerti. A volte gli stabilimenti si dotano di un regolamento interno per coordinare riposo e divertimento nel rispetto delle esigenze di tutti

A chi rivolgersi per segnalare o denunciare la violazione dei diritti:

La legge Finanziaria del 2007, art. 1, c. 251, fa chiarezza in merito al diritto di accesso, e prevede: “È fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione”. Il comma 254 prevede che spetta ai piani dei Comuni e delle Regioni “un corretto equilibrio tra aree concesse ai privati e arenili direttamente fruibili”. Alcune leggi regionali usano l’aggettivo “significativo” per indicare le spiagge libere. La Finanziaria prevede inoltre nuove disposizioni per quanto riguarda i canoni di concessione che restano tuttavia irrisori (ma dal prossimo anno ci saranno dei cambiamenti). I costi rilevanti per l’accesso agli stabilimenti non possono essere giustificati dai costi del canone. • La concessione può essere revocata a partire da gennaio 2007 per gravi violazioni edilizie e degli obblighi derivanti dalla concessione stessa.

Ricordiamo che èp possibile la revoca delle concessioni. Per le violazioni più gravi, quali la cementificazione della spiaggia o la violazione degli obblighi reltivi alle concessioni, è prevista anche la revoca delle concessioni. Il non rinnovo della concessione può essere attuato nei casi in cui la continuità ininterrotta degli stabilimenti in concessione comprime in modointollerabile il libero accesso alla spiaggia e al mare.

Fonte: I diritti sotto l'ombrellone (adattato).